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Inviato: Martedì 24 Novembre, 09 23:55 Oggetto: Nuove costruzioni: scompare il verde pubblico al Gualdo
Il Comune di Castiglione con delibera del 13/08/09 ha approvato l´edificabilità di 12000mc di residenziale e 2000mc di servizi sugli spazi dove ora esiste il giardino comunale del Gualdo. Dall´operazione incasserà 1.000.000 di euro. Scompare l´unico verde pubblico in Punta Ala?
la delibera del 13 agosto 2009 (scarica) ha reso edificabile TUTTO IL VERDE PUBBLICO del Gualdo per costruire 12.000 mc (pari a circa 4,000 mq) più duemila di servizi, in altre parole tutto il verde comunale scompare. Il Comune cedendolo incassa da tale operazione più di 1.000.000 di euro.
Il passo successivo è stato quello di assegnare ai residenti del comune di Castiglione, con un reddito inferiore a 60.000 euro, e non solo ai residenti di Punta Ala, il diritto di acquistare le abitazioni costruite da una società terza, ad un prezzo di circa 2.500,00 euro/mq.
In altre parole gli abitanti di Tirli, di Vetulonia, di Castiglione etc, potranno comperarsi la casa a Punta Ala ad un prezzo inferiore al mercato, a dispetto di tutti compresi quelli che avrebbero diritto alla 167 (edilizia agevolata giovani coppie). Si tratta di un caso davvero eclatante.
Scomparirà un polmone verde a Punta Ala? Per i residenti e i villeggianti che non hanno un giardino privato non sarà più messo a disposizione uno spazio verde???
L´area interessata indicata anche nella mappa satellitare: esamina
Inviato: Giovedì 03 Dicembre, 09 14:43 Oggetto: Nota sul consiglio comunale di Castiglione, di Venerdì 27/11
All'ordine del giorno del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, indetto per Venerdì 27 Novembre 2009, erano previsti 2 punti inerenti la questione "nuove case ad edilizia agevolata":
9) Bando per la formazione delle graduatorie delle famiglie per l’ accesso agli interventi di edilizia agevolata.
10) Determinazione relativa alle manifestazioni di interesse per il contributo alla formazione di alloggi in edilizia agevolata di cui al bando conoscitivo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2009.
Tra i punti portati all’approvazione del consiglio vi sono quelli relativi al progetto di realizzazione, da parte del Comune, di prime case destinate alle famiglie castiglionesi e acquistabili a costi calmierati a Castiglione della Pescaia e Punta Ala.
Approvato sia il bando per la formazione di una graduatoria dei soggetti interessati all’acquisto, sia la selezione dei soggetti disponibili a costruire case per le giovani coppie in seguito ad un precedente bando pubblicato lo scorso aprile e che ha riscosso notevole successo.
Il Comune infatti potrà costruire in proprio gli alloggi oppure in convenzione con soggetti terzi che sono stati appunto individuati attraverso tale indagine conoscitiva e successivamente selezionati da una commissione.
“Un progetto innovativo reso possibile grazie alla procedura di valorizzazione del patrimonio comunale introdotta dal Governo con cui l’Ente ha immediatamente a disposizione beni e terreni. Devo dire che stiamo procedendo a ritmi serrati anche grazie all’efficienza degli uffici – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Giulio Ciabatti.
"L’obiettivo è quello di rispondere all’esigenza di molte giovani famiglie castiglionesi che l’offerta di libero marcato ha di fatto escluso dall’acquisto di un appartamento nel paese in cui sono nati e vissuti."
Ma qualcuno sa se poi queste case possono essere rivendute dalle suddette famiglie castiglionesi aventi diritto? Perchè se sì... si capisce la fretta del Comune di Castiglione...
mi sembra il delirio incredibile di un comune sull'orlo della bancarotta.
E' triste constatare dopo anni di incuria ed incapacità nella gestione del giardino del Gualdo il tentativo meschino di trasformare questo verde pubblico simbolo di Punta Ala in una reddittizia speculazione edilizia mascherata da nobili motivi da condividere col palazzinaro di turno.
E' incomprensibile che con tutto il territorio a disposizione e le cooperative già esistenti a Punta Ala si sia scelto proprio di cementificare il verde pubblico del pratone centrale del Gualdo con una iniziativa autonoma così controversa.
E' anche sorprendente che la delibera del Comune emessa in un sospetto 13 Agosto sia stata divulgata solo tardivamente, ben oltre i fatidici 60 giorni delle osservazioni, solo grazie alla lodevole iniziativa dell'Associazione. Sorge il legittimo dubbio che il Comune abbia tentato di mettere l'esercito dei contrari davanti al fatto compiuto.
Credo che la Regione Toscana che si è sempre dichiarata paladina intransigente della tutela dell'ambiente e del paesaggio dovrebbe osservare più attentamente questo tentativo di scempio pseudo-legalizzato perpetrato dal proprio Comune di Castiglione che a mio giudizio si colloca sul podio delle classifiche di Striscia la Notizia.
La legge antibancarotta invocata dal comune per sovvertire piani regolatori e ogni buon senso non può essere utilizzata a casaccio come una licenza ad uccidere. Auspico che l'Associazione intraprenda tutte le vie legali a disposizione che mi impegno fin d'ora a sostenere per bloccare quest'iniziativa scellerata.
Il 28 dicembre 2009 l'Associazione Tutela di Punta Ala ha depositato presso il Ministero degli Interni il ricorso straordinario al Capo dello Stato, contestualmente notificandolo al Comune e alle parti interessate, contro la delibera del 13 Agosto 2009 con la quale il Comune di Castiglione della Pescaia ha reso edificabile il giardino comunale del Gualdo. Il testo del ricorso sarà reso pubblico appena vi sarà l'assenso dei principali firmatari.
Ringraziamo chi ha aiutato ed aiuta in vari modi l'opera dell'Associazione per preservare Punta Ala.
Ai molti che l'hanno richiesto, comunichiamo che è possibile partecipare alle spese processuali (attualmente non pienamente quantificabili, ma per esperienza professionale, senza dubbio non inferiori ai 20.000,00 euro), inviando un contributo al conto corrente dell'Associazione:
:: IBAN: IT94 O 01030 72219 000 000 146136 (in color rosso la lettera "O" che è il Codice CIN) - CAUSALE: "Contributo al ricorso straordinario".
Sarà nostra cura tenere aggiornato sul sito l'elenco dei contributori, che potranno anche utilizzare un alias, se volessero mantenere l'anonimato (per maggiori informazioni, scrivere a: info@tuteladipuntaala.org).
La fine dell'anno 2009 porta buone notizie.
Come sapete, il 28 Dicembre 2009 l'Associazione Tutela di Punta Ala ha depositato il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ebbene, il 30 Dicembre 2009 la Corte Costituzionale con la sentenza 340/2009 ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 58 decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni in legge 133/2008, che sta alla base della delibera del 13 Agosto del Comune di Castiglione (che ha reso edificabile il giardino del Gualdo), con argomentazioni identiche a quelle dell'Avvocato Mario Zotta, che ci rappresenta. Questa Sentenza faciliterà il percorso del ricorso.
Si può pertanto affermare che vi sono buone speranze che il giardino del Gualdo sia salvaguardato.
Per chi vuole "cimentarsi" nell'esame della questione prettamente giuridica, alleghiamo i seguenti documenti:
"La questione sollevata dalle quattro ricorrenti [sul comma 2], è fondata, nei sensi di seguito indicati.
La norma censurata stabilisce che «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente».
Ancorché nella ratio dell’art. 58 siano ravvisabili anche profili attinenti al coordinamento della finanza pubblica, in quanto finalizzato alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare degli enti, non c’è dubbio che, con riferimento al comma 2 qui censurato, assuma carattere prevalente la materia del governo del territorio, anch’essa rientrante nella competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni, avuto riguardo all’effetto di variante allo strumento urbanistico generale, attribuito alla delibera che approva il piano di alienazione e valorizzazione.
Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., in tali materie lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi (ex plurimis: sentenze nn. 237 e 200 del 2009).
Orbene la norma in esame, stabilendo l’effetto di variante sopra indicato ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l’eccezione dei casi previsti nell’ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale (sentenza n. 401 del 2007).
Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., restando assorbito ogni altro profilo.
Da tale declaratoria, tuttavia, resta esclusa la proposizione iniziale del comma 2, secondo cui «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica». Infatti, in primo luogo, la suddetta disposizione non risulta oggetto di specifiche censure. In secondo luogo, mentre la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all’accertamento che si tratta di beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, la destinazione urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie la decisione sulle altre questioni sollevate con i ricorsi in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica»."
Conclusosi il periodo elettorale, chiusi i seggi, pubblichiamo l'Ordinanza del Consiglio di Stato che sospende l'impugnata delibera del 13 Agosto 2010, alla base della valorizzazione del giardino comunale del Gualdo. Di seguito lettera del nostro Presidente, Marco Minoli, con spiegazione tecnico-giuridica dell'Avv. Mario Zotta, e l'Ordinanza sospensiva.
Torino, 29 Marzo 2010, ore 15.01
Cari Amici, qui di seguito troverete l'ordinanza del Consiglio di Stato che, ancorchè in base ad una sommaria istruttoria, ha ritenuto l'esistenza del "fumus boni juris" e di conseguenza ha sospeso l'impugnata delibera del 13 agosto 2009, rinviando al 20 ottobre 2010 per la discussione nel merito, obbligando nel contempo il Comune a produrre in giudizio e a mettere a nostra disposizione tutti gli atti susseguenti a tale delibera ed alla stessa correlati.
Devo dire che, quando abbiamo iniziato questa avventura, da noi ritenuta giusta e dovuta, non ci siamo nascoste le difficoltà, anche in considerazione del pochissimo tempo che ci restava per strutturare una difesa e della particolarità dello strumento giuridico utilizzando; ma la certezza di avere ragione e il desiderio di vedere la giustizia rispettata sono stati gli elementi fondanti della nostra ostinazione.
Desidero ringraziarVi tutti per il supporto che ci avete dato, anche economico, ma un ringraziamento particolare va all'Avv. Mario Zotta che ha dimostrato, nonostante la giovane età, una brillantezza intellettuale e una capacità giuridica degna di un maestro.
Voglio inoltre ringraziare gli amici torinesi che, superando notevoli ed oggettive difficoltà di calendario, sono riusciti a far pervenire le procure ad litem all' Avv. Zotta, in tempo utile per rendere possibile la redazione e la notifica del ricorso, non rendendo vano tutto il lavoro fino ad allora svolto.
Ricordiamoci che questa è una battaglia vinta, forse la più difficile, ma pur sempre solo una battaglia. La fiducia nella giustizia, e di conseguenza nella magistratura, che ci ha sempre sorretto, ci fa ben sperare tuttavia per l'esito finale.
Tutto ciò detto, devo purtroppo constatare che il problema di fondo, e cioè la costruzione di edilizia agevolata per le giovani coppie di Punta Ala, non è stato nel frattempo risolto dal Comune. Ci auguriamo pertanto che le autorità cittadine inizino un proficuo confronto con tutte le componenti della società civile e fin da ora, credo interpretando il pensiero della maggioranza, se interpellati, saremo ben lieti di dare il nostro contributo (ad esempio suggerendo come possibile soluzione l'utilizzo del terreno comunale posto in zona Renaione).
Un grazie ancora a tutti Voi, e colgo l'occasione per augurare a tutti una buona e Santa Pasqua.
Avv. Marco Minoli
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STUDIO LEGALE ZOTTA
Via Emanuele Gianturco n 11 00196 Roma
Tel 06.64520090 Fax 06.64520096
Il procedimento di ricorso Straordinario al Capo dello Stato è un procedimento complesso articolato in fasi successive:
a) istruttoria della pratica da Parte del Ministero Competente;
b) istruttoria ed emissione del parere obbligatorio da parte del Consiglio di Stato in sede Consultiva;
c) Decreto Ministeriale di definizione della controversia;
Quanto al ricorso in oggetto, il procedimento descritto viene ripetuto due volte, una prima in relazione alla richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato ed una seconda in occasione dell’esame del merito della controversia.
Al momento il procedimento risulta definito, quanto alla sospensiva, davanti al Consiglio di Stato e siamo in attesa del decreto ministeriale.
Al riguardo sono a segnalare che il Ministero ha la facoltà di disattendere il parere del Consiglio di Stato esclusivamente portando il provvedimento dinanzi al Consiglio dei Ministri per motivate ragioni difficilmente ravvisabili nel provvedimento del Supremo organo consultivo.
Tanto chiarito, rimetto in allegato il provvedimento emesso dal Consiglio di Stato che accorda all’Associazione l’invocata sospensiva del provvedimento adottato dal Comune e, quindi, blocca qualunque attività ad esso connessa.
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